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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
La legge di Bilancio 2025 si preannuncia difficile. Solo per confermare le misure per il 2024, tra cui la fiscalizzazione degli oneri sociali e i 3 scaglioni IRPEF, serviranno 18 miliardi. Inevitabile riesplorare la giungla delle tax expenditures. Ma se per le più numerose e fantasiose può bastare un esame del ruolo svolto nel settore di specifica applicazione, per quelle che comportano le maggiori perdite di gettito è necessario interrogarsi su aspetti strutturali del sistema tributario e non solo tributario (i casi dell’edilizia e della sanità). Anche se non godono di grande reputazione tra i tecnici e gli economisti, non si può non riconoscere che sono un aspetto strutturale del sistema di finanza pubblica dal lato dell’entrata, senza dimenticare qualche importante riflesso sul lato della spesa, con particolare riguardo al sistema di welfare state. Il Governo manifesta grande attenzione per le tax expenditures, indicandola come tra le più qualificanti della riforma fiscale. Richiami alla razionalizzazione e alla riduzione delle spese fiscali sono presenti, da ultimo, anche nel DEF dello scorso aprile. La partita è aperta…
L’imposta sostitutiva del 26% è dovuta per redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.
In tema di regime transitorio, con riguardo al costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991, condizione inderogabile per la sua applicazione era l'indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l'unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 10 maggio 2024.
In tema di monitoraggio fiscale, con provvedimento del 10 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervuto recependo l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale e le integrazioni al set di dati da inviare. In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In tema di variazione dei dati dell’albo e dei procedimenti disciplinari, il Ministero della Giustizia ha sollecitato gli Ordini territoriali a inviare una comunicazione trimestrale mediante l’invio di due distinti flussi di informazioni (mediante separate pec) ed in particoalre una che raccolga le iscrizioni e cancellazioni del consiglio territoriale e l’altra che raccolga i soli procedimenti disciplinari. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 63 del 2024.
Con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulla disciplina delle locazioni brevi, modificata con la legge di Bilancio 2024. Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
Sta per avviarsi l’operazione concordato preventivo biennale, ma mancano ancora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per rideterminare il reddito di impresa e di lavoro autonomo da indicare nel modello CPB al fine di consentire la formulazione della proposta. L’operazione non è affatto agevole e allora Assosoftware si è resa promotrice di una proposta, i cui contenuti non sono pienamente condivisibili, con l’obiettivo di semplificare la determinazione del reddito da indicare in corrispondenza del rigo P04 del modello. L’intento di semplificazione è lodevole, ma le indicazioni relative ai dividendi sembrano porsi in contrasto con le disposizioni di legge in vigore.
È online il nuovo portale del CNDCEC, con un design pulito e conforme alle linee guida dell’Agenzia per l'Italia Digitale per i siti delle Pubbliche amministrazioni. Il sito integrerà nel tempo nuovi servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la professione. Lo ha reso noto il CNDCEC con un comunicato stampa del 9 maggio 2024.
L’attuale normativa in materia di riscossione dei tributi locali pone due problemi in ordine all’applicazione degli oneri di riscossione. Se da un lato non chiarisce la non applicazione per gli enti che riscuotono tramite l’agente nazionale, dall’altro comporta una disparità di trattamento tra contribuenti, risultando più gravosa la riscossione effettuata direttamente o tramite concessionario privato. Il Testo Unico Versamenti e Riscossione, in consultazione fino al 13 maggio, può essere l’occasione per la risoluzione di questi problemi.
Con la sentenza n. 80 del 2024 la Corte Costituzionale ha stabilito che l’affermazione della natura non tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Per tale ragione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del D.L. n. 159/2007, limitatamente alle parole “nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.
La legge di Bilancio 2025 si preannuncia difficile. Solo per confermare le misure per il 2024, tra cui la fiscalizzazione degli oneri sociali e i 3 scaglioni IRPEF, serviranno 18 miliardi. Inevitabile riesplorare la giungla delle tax expenditures. Ma se per le più numerose e fantasiose può bastare un esame del ruolo svolto nel settore di specifica applicazione, per quelle che comportano le maggiori perdite di gettito è necessario interrogarsi su aspetti strutturali del sistema tributario e non solo tributario (i casi dell’edilizia e della sanità). Anche se non godono di grande reputazione tra i tecnici e gli economisti, non si può non riconoscere che sono un aspetto strutturale del sistema di finanza pubblica dal lato dell’entrata, senza dimenticare qualche importante riflesso sul lato della spesa, con particolare riguardo al sistema di welfare state. Il Governo manifesta grande attenzione per le tax expenditures, indicandola come tra le più qualificanti della riforma fiscale. Richiami alla razionalizzazione e alla riduzione delle spese fiscali sono presenti, da ultimo, anche nel DEF dello scorso aprile. La partita è aperta…
L’imposta sostitutiva del 26% è dovuta per redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024.
In tema di regime transitorio, con riguardo al costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991, condizione inderogabile per la sua applicazione era l'indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l'unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 10 maggio 2024.
In tema di monitoraggio fiscale, con provvedimento del 10 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate è intervuto recependo l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale e le integrazioni al set di dati da inviare. In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
In tema di variazione dei dati dell’albo e dei procedimenti disciplinari, il Ministero della Giustizia ha sollecitato gli Ordini territoriali a inviare una comunicazione trimestrale mediante l’invio di due distinti flussi di informazioni (mediante separate pec) ed in particoalre una che raccolga le iscrizioni e cancellazioni del consiglio territoriale e l’altra che raccolga i soli procedimenti disciplinari. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 63 del 2024.
Con la circolare n. 10/E del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulla disciplina delle locazioni brevi, modificata con la legge di Bilancio 2024. Secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate l’aliquota dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d’imposta per cui fruire dell’aliquota ridotta del 21%. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni.
Sta per avviarsi l’operazione concordato preventivo biennale, ma mancano ancora le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate per rideterminare il reddito di impresa e di lavoro autonomo da indicare nel modello CPB al fine di consentire la formulazione della proposta. L’operazione non è affatto agevole e allora Assosoftware si è resa promotrice di una proposta, i cui contenuti non sono pienamente condivisibili, con l’obiettivo di semplificare la determinazione del reddito da indicare in corrispondenza del rigo P04 del modello. L’intento di semplificazione è lodevole, ma le indicazioni relative ai dividendi sembrano porsi in contrasto con le disposizioni di legge in vigore.
È online il nuovo portale del CNDCEC, con un design pulito e conforme alle linee guida dell’Agenzia per l'Italia Digitale per i siti delle Pubbliche amministrazioni. Il sito integrerà nel tempo nuovi servizi con l’obiettivo di semplificare l’accesso a tutte le informazioni e alle risorse utili per la professione. Lo ha reso noto il CNDCEC con un comunicato stampa del 9 maggio 2024.
L’attuale normativa in materia di riscossione dei tributi locali pone due problemi in ordine all’applicazione degli oneri di riscossione. Se da un lato non chiarisce la non applicazione per gli enti che riscuotono tramite l’agente nazionale, dall’altro comporta una disparità di trattamento tra contribuenti, risultando più gravosa la riscossione effettuata direttamente o tramite concessionario privato. Il Testo Unico Versamenti e Riscossione, in consultazione fino al 13 maggio, può essere l’occasione per la risoluzione di questi problemi.
Con la sentenza n. 80 del 2024 la Corte Costituzionale ha stabilito che l’affermazione della natura non tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili si risolve in una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale degli elementi strutturali della fattispecie tributaria. Per tale ragione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del D.L. n. 159/2007, limitatamente alle parole “nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”.