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  • Il Consiglio dell’UE ha adottato la propria posizione sulla proposta di regolamento che istituisce i portafogli europei delle imprese, strumenti digitali basati su eIDAS2 destinati a semplificare e rendere sicure le interazioni B2B e B2G nel mercato unico. I portafogli permetteranno alle imprese di verificare identità, condividere documenti affidabili, apporre firme elettroniche, delegare poteri e comunicare tramite canali digitali sicuri. La posizione del Consiglio conferma l’impegno degli Stati membri a raggiungere un accordo definitivo entro il 2026 e introduce chiarimenti su interoperabilità, equivalenza giuridica, mandati, requisiti per i fornitori e tempistiche di vigilanza. L’iniziativa, parte della roadmap “Un’Europa, un mercato”, mira a ridurre oneri amministrativi e favorire un ecosistema digitale armonizzato. Con l’orientamento generale, potranno ora avviarsi i negoziati con il Parlamento europeo.
  • Nella sentenza dell’11 giugno 2026, causa C‑65/25, la Corte di giustizia chiarisce l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti deteriorati e della direttiva (UE) 2015/849 in materia antiriciclaggio. La Corte afferma che le direttive europee non operano retroattivamente e non possono incidere su cessioni di NPL avvenute prima della scadenza del termine di recepimento. Pertanto, una disciplina nazionale che non richiedeva la forma scritta dei contratti e non assoggettava i cedenti a vigilanza AML resta pienamente valida per il periodo anteriore. Gli Stati membri conservavano infatti autonomia regolatoria e non erano tenuti ad applicare obblighi non ancora vigenti.
  • La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22‑bis del d.l. 133/2014, che esclude le società in house dalla deroga alla rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti prevista per gli impianti fotovoltaici di enti locali e scuole. Il giudice rimettente lamentava disparità di trattamento e violazione del buon andamento. La Corte ha invece ribadito la natura privatistica delle società in house, ritenendole non comparabili agli enti locali e quindi legittimamente assoggettabili alla rimodulazione come operatori economici. Ha giudicato ragionevole la scelta legislativa, anche alla luce dei vincoli UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, e ha escluso che la disciplina possa scoraggiare l’opzione organizzativa dell’in house, poiché incide solo sulla successiva attività societaria, fisiologicamente esposta al rischio d’impresa.
  • La Corte di giustizia UE, nella sentenza dell’11 giugno 2026 nella causa C‑81/24, ha stabilito che l’inserimento di un consumatore in un elenco di sanzioni statunitense (OFAC) non è, di per sé, sufficiente per negare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Tale rifiuto è ammissibile solo dopo una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che la banca deve condurre caso per caso. La Corte ricorda che ogni consumatore legalmente soggiornante nell’UE ha diritto a un conto di base, salvo esigenze di prevenzione AML/CFT. L’iscrizione in un elenco di un Paese terzo può costituire un fattore rilevante, ma non determina automaticamente il divieto di instaurare il rapporto. Solo qualora, all’esito della valutazione concreta, la banca ritenga di non poter gestire efficacemente il rischio, il rifiuto risulta conforme al diritto dell’Unione.
  • Il Codice di buone pratiche sulla marcatura dei contenuti generati dall’IA definisce misure volontarie per aiutare fornitori e deployer a rispettare gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, applicabili dal 2 agosto 2026. Il Codice richiede etichettature chiare per deepfake, testi generati o manipolati dall’IA relativi a temi di interesse pubblico e per le interazioni con sistemi di IA interattivi. Elaborato da sei esperti con il contributo di oltre 180 stakeholder, si articola in due sezioni: la prima per i fornitori, focalizzata sulla marcatura tecnica e rilevabile dei contenuti; la seconda per i distributori, che disciplina l’etichettatura visibile al pubblico in assenza di revisione umana. Il Codice integra gli obblighi dell’AI Act e sarà affiancato da orientamenti della Commissione.