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D.M. n.38 del 24.04. 2020 - Differimento date I sessione esami di Stato 2020

Con il DM n. 38 del 24 aprile 2020  il Ministro dell’Università e della ricerca ha differito le date di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato 2020.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, la data della prima sessione degli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo è differita dal 16 giugno al 16 luglio 2020 e per le sezioni B degli Albi è differita dal 22 giugno al 24 luglio 2020. Conseguentemente, il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla prima sessione d’esame è stato differito dal 22 maggio al 22 giugno 2020.
 

CNPADC - Sospensione delle procedure elettorali in corso fino al termine dello stato di emergenza

Roma, 16/4/20

Prot. n. 55437/20

Caro Presidente,

la presente per comunicarTi che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 10 aprile u.s., esaminato il c.1 dell’art. 103 del DL 18/2020, modificato dall’art. 23 del DL 23/2020, e  tenuto conto del disposto del c.1 dell’art. 33 del DL 23/2020, ha deliberato di procedere alla sospensione delle procedure elettorali in corso fino al termine dello stato di emergenza, oggi previsto alla data del 31/07/2020.

Con la speranza di poter riavviare quanto prima l’iter di rinnovo degli Organi del nostro Ente, invio cordiali saluti.

Walter Anedda

Presidente

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EMERGENZA COVID-19 - RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PRESSO LA SEDE DELL'ODCEC

Gent.mo/a Collega

in questo periodo di emergenza sanitaria il nostro Ordine ha proseguito tutte le attività di Segreteria ed amministrative erogando i servizi  prioritariamente  in modalità telematica in modo da escludere la presenza fisica presso la sede al fine di salvaguardare l’incolumità di tutti. 

A far data da lunedì 20 aprile 2020 le attività di ricevimento al pubblico riprenderanno limitatamente ai casi in cui il servizio non possa essere reso con modalità telematiche.

Pertanto per chi avesse la necessità improcrastinabile di recarsi presso gli Uffici dell’Ordine dovrà attenersi alle seguenti regole:

1.     fissare un appuntamento telefonando al n. 0863/415120;

2.     recarsi presso gli Uffici dell’Ordine munito di idonea mascherina;

3.     rispettare il distanziamento sociale all’interno degli Uffici.

Gli accessi saranno scaglionati in maniera tale da assicurare il mantenimento di un adeguato intervallo temporale tra gli appuntamenti.

Vi informo comunque che i locali sono stati adeguatamente sanificati e che ulteriori richiami saranno effettuati con cadenza periodica e che verrà garantita in sede la disponibilità di DPI monouso e gel disinfettante.

Certi della vostra comprensione, vi ringrazio per la collaborazione e mi è lieta l’occasione per inviare i miei più calorosi saluti nell’attesa di rivedervi presto.

Il Presidente dell’ODCEC di Avezzano e della Marsica

Dr. Valerio Dell’Olio

Emergenza epidemiologica , proroga del termine per la compilazione del questionario antiriciclaggio

Caro Collega,

la pandemia in corso ha costretto il CNDCEC a prorogare al 30 giugno 2020 il termine per la compilazione, da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini professionali, del questionario antiriciclaggio.

A comunicarlo è l'informativa n.20/2020 dello stesso Consiglio.

La proroga puo' essere considerata anche una opportunità, per tutti i professionisti, per redigere il piano di formazione proprio e del personale e implementare le procedure per la mitigazione del rischio, l'adeguata verifica della clientela e la progettazione del presidio AML per il controllo costante e la trasmissione delle segnalazioni di Operazioni Sospette.



Il Presidente

Dott. Valerio Dell'Olio

IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Affitti brevi, si cambia: dal 1° settembre sarà operativo il portale del Ministero del Turismo che consente di ottenere l’assegnazione del CIN. Il Codice identificativo Nazionale dovrà essere richiesto per ogni unità immobiliare a uso abitativo destinata alla locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Per ottenere il CIN, il locatore o titolare della struttura dovrà attestare la destinazione dell’unità immobiliare, la sua conformità catastale e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
La cessione dei crediti commerciali, se effettuata pro-soluto, dà luogo a una perdita deducibile ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la cessione avvenga, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di banche o altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, ricorrendo alla cessione pro-soluto dei crediti commerciali, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che hanno difficoltà a riscuotere (per esempio in caso di crediti deteriorati) e possono eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile, cioè quel reddito oggetto di tassazione. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
Con le sei decisioni del TAR Lazio, è tornato in vigore il decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti (circa 600.000) che non risultavano iscritti alla Camera di commercio all’11 aprile 2024. Tuttavia, l’utilità del Registro non può ancora apprezzarsi. I dubbi sono tanti, dalla sua alimentazione alla sua operatività in concreto. Cosa accade se un dato è sbagliato? Cosa invece se è difforme da quello di cui è in possesso colui che interroga la banca dati?
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Affitti brevi, si cambia: dal 1° settembre sarà operativo il portale del Ministero del Turismo che consente di ottenere l’assegnazione del CIN. Il Codice identificativo Nazionale dovrà essere richiesto per ogni unità immobiliare a uso abitativo destinata alla locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Per ottenere il CIN, il locatore o titolare della struttura dovrà attestare la destinazione dell’unità immobiliare, la sua conformità catastale e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
La cessione dei crediti commerciali, se effettuata pro-soluto, dà luogo a una perdita deducibile ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la cessione avvenga, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di banche o altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, ricorrendo alla cessione pro-soluto dei crediti commerciali, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che hanno difficoltà a riscuotere (per esempio in caso di crediti deteriorati) e possono eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile, cioè quel reddito oggetto di tassazione. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
Con le sei decisioni del TAR Lazio, è tornato in vigore il decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti (circa 600.000) che non risultavano iscritti alla Camera di commercio all’11 aprile 2024. Tuttavia, l’utilità del Registro non può ancora apprezzarsi. I dubbi sono tanti, dalla sua alimentazione alla sua operatività in concreto. Cosa accade se un dato è sbagliato? Cosa invece se è difforme da quello di cui è in possesso colui che interroga la banca dati?
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.