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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Nello schema di decreto legislativo del quale il Vice Ministro Leo ha annunciato l’imminente emanazione sarà contenuta anche la riforma della disciplina fiscale delle operazioni societarie di carattere straordinario. La legge delega per la riforma fiscale ha previsto, in tale ambito, l’omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite, la libera circolazione di quelle conseguite a partire dall’ingresso nel gruppo societario e l’utilizzabilità, a determinate condizioni, delle perdite “finali” prodotte all’estero. Il tema sarà al centro del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Tra i principi e criteri direttivi “specifici” contemplati dalla legge delega fiscale, uno è appositamente dedicato alla nuova forma di scissione denominata scorporo. L’intervento si rende necessario in ragione delle particolari caratteristiche di tale operazione straordinaria, che si atteggia strutturalmente in termini molto simili a un conferimento: si tratta, nello specifico, di una scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa, non necessariamente un compendio aziendale, a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (che continua la propria attività). Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con l’introduzione del giudice monocratico, la riforma della giustizia tributaria ha potenziato la figura del giudice tributario. Non c’è differenza fra giudice collegiale e giudice monocratico: sono entrambi giudici di serie A. Il ruolo del giudice monocratico è stato ben definito dal legislatore. Come si dovrà comportare il presidente di sezione quando assegnerà le cause ai singoli giudici, tenuto conto che il legislatore nulla ha stabilito in merito? Il monocratico potrebbe opporsi all’assegnazione di pratiche bagatellari che gli vengono affidate in continuazione? L’assegnazione potrebbe essere affidata per rotazione.
La legge n. 111/2023 ha delegato il Governo alla revisione dei regimi di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti dal cambiamento dei principi contabili e delle divergenze derivanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda). Quali sono i criteri individuati dal legislatore delegato? Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Il successo ovvero il fallimento del concordato preventivo biennale dipendono da un sottile equilibrio tra due elementi: da un lato, la misura del reddito proposto per l’adesione; dall’altro, le possibilità di uscita dal regime in caso di eventi imprevedibili che incidono sulla capacità di raggiungere il reddito concordato per gli anni oggetto del regime. Il D.Lgs. n. 13/2024 circoscrive l’uscita dal concordato a “circostanze eccezionali” (da individuare con decreto MEF) e solo nell’ipotesi in cui queste determinino una riduzione del reddito più alta del 50% rispetto al reddito concordato. Ma se non si hanno garanzie di uscita dal regime in presenza di fatti economicamente rilevanti che incidono sulla capacità di produrre reddito, al di là dell’evento eccezionale, la decisione di entrare nel regime sarà per molti complicata. Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con il decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione si registra un significativo passo in avanti nell’attuazione di uno dei capisaldi della legge delega, ossia il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento attraverso il potenziamento e la semplificazione disciplinare degli atti impoesattivi. Latita, invece, l’altro essenziale profilo della presenza o meno di un sistema dualistico e dei rapporti, se ancora debbano così sussistere o meno, tra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione. Nulla, infatti, viene detto in questo decreto attuativo; e, anzi, dev’essere rimarcata una situazione di vera e propria antitesi strutturale di fondo, che rischia di pregiudicare il concreto avvio della riformata riscossione fiscale.
Con l’approvazione del modello per l’adesione, tutto ormai è quasi pronto (manca ancora lo specifico software) per i potenziali destinatari delle proposte di concordato preventivo biennale. Molti però sollevano dubbi sul successo del nuovo istituto: la prospettiva di un prelievo tributario fondato su una predeterminazione dei redditi propone concrete evidenze sulla sua non attrattività, con il correlato rischio di non veder realizzato quanto previsto dal legislatore sia in termini di adesioni che di gettito fiscale. Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con provvedimento del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha modificato le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale, infatti, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.
Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali - quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi - commesse fino al 31 ottobre 2022, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Le Linee guida al bilancio di genere emanate dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dei commercialisti contengono i contenuti informativi minimi che devono essere inseriti in ogni bilancio di genere, lasciando liberi i singoli CPO di ampliare e approfondire l’analisi in base a specifiche esigenze. Il documento contiene anche degli esempi pratici finalizzati ad agevolare il più possibile i Comitati pari opportunità degli Ordini locali.
Nello schema di decreto legislativo del quale il Vice Ministro Leo ha annunciato l’imminente emanazione sarà contenuta anche la riforma della disciplina fiscale delle operazioni societarie di carattere straordinario. La legge delega per la riforma fiscale ha previsto, in tale ambito, l’omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite, la libera circolazione di quelle conseguite a partire dall’ingresso nel gruppo societario e l’utilizzabilità, a determinate condizioni, delle perdite “finali” prodotte all’estero. Il tema sarà al centro del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Tra i principi e criteri direttivi “specifici” contemplati dalla legge delega fiscale, uno è appositamente dedicato alla nuova forma di scissione denominata scorporo. L’intervento si rende necessario in ragione delle particolari caratteristiche di tale operazione straordinaria, che si atteggia strutturalmente in termini molto simili a un conferimento: si tratta, nello specifico, di una scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa, non necessariamente un compendio aziendale, a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa (che continua la propria attività). Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con l’introduzione del giudice monocratico, la riforma della giustizia tributaria ha potenziato la figura del giudice tributario. Non c’è differenza fra giudice collegiale e giudice monocratico: sono entrambi giudici di serie A. Il ruolo del giudice monocratico è stato ben definito dal legislatore. Come si dovrà comportare il presidente di sezione quando assegnerà le cause ai singoli giudici, tenuto conto che il legislatore nulla ha stabilito in merito? Il monocratico potrebbe opporsi all’assegnazione di pratiche bagatellari che gli vengono affidate in continuazione? L’assegnazione potrebbe essere affidata per rotazione.
La legge n. 111/2023 ha delegato il Governo alla revisione dei regimi di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti dal cambiamento dei principi contabili e delle divergenze derivanti da operazioni straordinarie fiscalmente neutrali (fusione, scissione e conferimento d’azienda). Quali sono i criteri individuati dal legislatore delegato? Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Il successo ovvero il fallimento del concordato preventivo biennale dipendono da un sottile equilibrio tra due elementi: da un lato, la misura del reddito proposto per l’adesione; dall’altro, le possibilità di uscita dal regime in caso di eventi imprevedibili che incidono sulla capacità di raggiungere il reddito concordato per gli anni oggetto del regime. Il D.Lgs. n. 13/2024 circoscrive l’uscita dal concordato a “circostanze eccezionali” (da individuare con decreto MEF) e solo nell’ipotesi in cui queste determinino una riduzione del reddito più alta del 50% rispetto al reddito concordato. Ma se non si hanno garanzie di uscita dal regime in presenza di fatti economicamente rilevanti che incidono sulla capacità di produrre reddito, al di là dell’evento eccezionale, la decisione di entrare nel regime sarà per molti complicata. Di questo (e di molto altro) si parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con il decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione si registra un significativo passo in avanti nell’attuazione di uno dei capisaldi della legge delega, ossia il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento attraverso il potenziamento e la semplificazione disciplinare degli atti impoesattivi. Latita, invece, l’altro essenziale profilo della presenza o meno di un sistema dualistico e dei rapporti, se ancora debbano così sussistere o meno, tra Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione. Nulla, infatti, viene detto in questo decreto attuativo; e, anzi, dev’essere rimarcata una situazione di vera e propria antitesi strutturale di fondo, che rischia di pregiudicare il concreto avvio della riformata riscossione fiscale.
Con l’approvazione del modello per l’adesione, tutto ormai è quasi pronto (manca ancora lo specifico software) per i potenziali destinatari delle proposte di concordato preventivo biennale. Molti però sollevano dubbi sul successo del nuovo istituto: la prospettiva di un prelievo tributario fondato su una predeterminazione dei redditi propone concrete evidenze sulla sua non attrattività, con il correlato rischio di non veder realizzato quanto previsto dal legislatore sia in termini di adesioni che di gettito fiscale. Se ne parlerà nel corso del XIII Forum One FISCALE, in programma a Milano il 20 marzo 2024.
Con provvedimento del 14 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha modificato le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Adempimenti tributari, attuativo della delega fiscale, infatti, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.
Entro il 31 marzo (o, meglio, il 2 aprile, considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi) i contribuenti che hanno scelto di fruire della definizione agevolata delle irregolarità formali - quelle cioè che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi - commesse fino al 31 ottobre 2022, sono chiamati a versare la seconda e ultima rata. Il pagamento non è però sufficiente affinché la definizione produca i suoi effetti: entro lo stesso termine, infatti, devono essere rimosse tutte le irregolarità.
Le Linee guida al bilancio di genere emanate dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale dei commercialisti contengono i contenuti informativi minimi che devono essere inseriti in ogni bilancio di genere, lasciando liberi i singoli CPO di ampliare e approfondire l’analisi in base a specifiche esigenze. Il documento contiene anche degli esempi pratici finalizzati ad agevolare il più possibile i Comitati pari opportunità degli Ordini locali.