Strumenti di accessibilità

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Comitato Pari Opportunità

dott. GISMONDI MARISA PRESIDENTE
dott. MAZZOCCHI FELICIA COMPONENTE
dott. DEL MANSO MARIA CLAUDIA VALENTINA  COMPONENTE
dott. DI PASQUALE AGOSTINO COMPONENTE
rag. CAROLI ANGELO COMPONENTE

servizio PagoPA

 

pagopa

PagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione.


PagoPA è un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestato di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa.

 

PagoPA garantisce a privati e aziende:

  • Sicurezza e affidabilità nei pagamenti;
  • Semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento;
  • Trasparenza nei costi di commissione.

 

PagoPA garantisce alle pubbliche amministrazioni:

  • Certezza e automazione nella riscossione degli incassi;
  • Riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni;
  • Semplificazione e digitalizzazione dei servizi.

 

PagoPA è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.



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OBBLIGO FORMATIVO SULLA REVISONE LEGALE

Gent.mo Collega,

ti porto a conoscenza che la Circolare M.E.F. numero 26 del 06.07.2017  ha chiarito diversi aspetti circa le modalità di svolgimento dell'obbligo formativo dei Revisori Legali (ex ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n.135).

Come noto l'adempimento dell'obbligo formativo è cadenzato su un arco temporale triennale, durante il quale ciascun iscritto deve conseguire almeno 60 crediti formativi, in ragione di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, almeno dieci crediti formativi, in ciascuna annualità, devono riguardare le materie caratterizzanti, ovvero: 1) gestione del rischio e controllo interno; 2) principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; 3) disciplina della revisione legale; 4) deontologia professionale e indipendenza; 5) tecnica professionale della revisione.

In particolare nella Circolare viene chiarito che: "Nell'arco del triennio, i revisori maturano i crediti utili ai fini dell'assolvimento degli obblighi della formazione continua soltanto in relazione ad argomenti e temi che non abbiano già costituito oggetto di programmi, corsi, altri eventi o corsi telematici. In altre parole, la partecipazione, nell'arco dello stesso triennio, a identico corso per due o più volte oppure a due o più corsi riguardanti il medesimo argomento consente al revisore legale di maturare i corrispondenti crediti soltanto una volta. Ad esempio, il revisore non acquisirebbe ulteriori crediti ripetendo la partecipazione, nel 2018, a un medesimo corso già frequentato nel 2017; lo stesso principio vale in relazione, ad esempio, a due corsi riguardanti entrambi il medesimo principio professionale di revisione."

A tal proposito il nostro Ordine sta effettuando una programmazione triennale (2017/2019) che consenta ad ogni iscritto di assolvere correttamente l'obbligo formativo evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni nelle materie e negli argomenti da trattare.

In tale ottica i corsi sulla revisione legale in programmazione nell'anno 2017 (di cui il primo si svolgerà il prossimo 21 settembre p.v. "introduzione alla revisione legale dei conti"- vedi locandina allegata) si inseriscono in tale contesto formativo.

Cordialità.

Il Presidente dell'ODCEC di Avezzano e della Marsica

Dr. Valerio Dell'Olio

O.C.C. da Sovraindebitamento

   

 

 Il 2 febbraio 2016, i Consigli degli Ordini di Chieti, Pescara, Lanciano ed Avezzano, hanno istituito l'Associazione O.C.C. dei Commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano e Pescara. L'Organismo è stato iscritto con PDG del 05/05/2016 al nr. 39 sezione A del Registro degi Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

 

pdfAtto_costitutivo_02_03_2016_REP_107302.pdf

pdfDecreto_24_09_2014_n_202.pdf

 pdfMODIFICA_ISCRIZIONE_OCC_COMMERCIALISTI_ASSOCIATI_N._39.pdf

 pdfOCC_incarichi_assegnati_2016.pdf

 

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 OCC COMMERCIALISTI ASSOCIATI

 

IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Affitti brevi, si cambia: dal 1° settembre sarà operativo il portale del Ministero del Turismo che consente di ottenere l’assegnazione del CIN. Il Codice identificativo Nazionale dovrà essere richiesto per ogni unità immobiliare a uso abitativo destinata alla locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Per ottenere il CIN, il locatore o titolare della struttura dovrà attestare la destinazione dell’unità immobiliare, la sua conformità catastale e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
La cessione dei crediti commerciali, se effettuata pro-soluto, dà luogo a una perdita deducibile ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la cessione avvenga, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di banche o altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, ricorrendo alla cessione pro-soluto dei crediti commerciali, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che hanno difficoltà a riscuotere (per esempio in caso di crediti deteriorati) e possono eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile, cioè quel reddito oggetto di tassazione. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
Con le sei decisioni del TAR Lazio, è tornato in vigore il decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti (circa 600.000) che non risultavano iscritti alla Camera di commercio all’11 aprile 2024. Tuttavia, l’utilità del Registro non può ancora apprezzarsi. I dubbi sono tanti, dalla sua alimentazione alla sua operatività in concreto. Cosa accade se un dato è sbagliato? Cosa invece se è difforme da quello di cui è in possesso colui che interroga la banca dati?
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Affitti brevi, si cambia: dal 1° settembre sarà operativo il portale del Ministero del Turismo che consente di ottenere l’assegnazione del CIN. Il Codice identificativo Nazionale dovrà essere richiesto per ogni unità immobiliare a uso abitativo destinata alla locazione per finalità turistiche e alle locazioni brevi e per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. Per ottenere il CIN, il locatore o titolare della struttura dovrà attestare la destinazione dell’unità immobiliare, la sua conformità catastale e la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
La cessione dei crediti commerciali, se effettuata pro-soluto, dà luogo a una perdita deducibile ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la cessione avvenga, secondo l’Agenzia delle Entrate, nei confronti di banche o altri intermediari finanziari vigilati. In particolare, ricorrendo alla cessione pro-soluto dei crediti commerciali, le imprese possono ottenere immediatamente capitali che hanno difficoltà a riscuotere (per esempio in caso di crediti deteriorati) e possono eliminare dal bilancio aziendale crediti certi ma con lunghi tempi di riscossione che, comunque, concorrono a formare il reddito imponibile, cioè quel reddito oggetto di tassazione. Tramite questa operazione, quindi, le aziende possono beneficiare anche di un alleggerimento dell’imposizione fiscale.
Con le sei decisioni del TAR Lazio, è tornato in vigore il decreto che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e, con esso, le sanzioni pecuniarie in capo a quei soggetti (circa 600.000) che non risultavano iscritti alla Camera di commercio all’11 aprile 2024. Tuttavia, l’utilità del Registro non può ancora apprezzarsi. I dubbi sono tanti, dalla sua alimentazione alla sua operatività in concreto. Cosa accade se un dato è sbagliato? Cosa invece se è difforme da quello di cui è in possesso colui che interroga la banca dati?
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.