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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, ULTERIORI INDICAZIONI PER GLI ISCRITTI: PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO

Su indicazione del CNDCEC, con riferimento al questionario antiriciclaggio, il termine per la compilazione da parte del campione di iscritti individuato dall'Ordine di Avezzano è ulteriormente prorogato al  30 giugno 2020.

Il Presidente 

Dott. Valerio Dell'Olio

IPSOA Quotidiano - News su Fisco
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 105 del2024 ha evidenziato che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli ‘‘investimenti qualificati’’, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall’OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell’interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari dell’organismo di investimento).
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 106 del2024 ha chiarito che alle cessioni del dispositivo di copertura dei letti ospedalieri con filtro deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1­ter.1 della Parte II­bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 16 maggio 2024 resa nella causa C746/2022 ha chiarito che l’autorità tributaria può procedere all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’IVA qualora il soggetto passivo non abbia fornito le informazioni aggiuntive richieste, a condizione che la decisione di archiviazione del procedimento sia considerata una decisione di rifiuto di tale domanda di rimborso e che possa essere oggetto di un ricorso.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 107 del2024 ha chiarito che la remunerazione aggiuntiva 2023 per le farmacie concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò perché la Remunerazione Aggiuntiva 2023 non è stata erogata in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid­19 e, dunque, per essa non trova applicazione l'articolo 10­bis del decreto­legge n. 137 del 2020.
Con l’informativa del 16 maggio 2024 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con Rete Aste, network leader nel settore delle vendite competitive. Questa partnership strategica, siglata dai rispettivi rappresentanti Elbano de Nuccio, Presidente dei Commercialisti, e Gian Luca Montanini, rappresentante legale di Rete Aste, mira a favorire e accrescere il ruolo dei commercialisti nel settore delle vendite commerciali, industriali e residenziali, sia giudiziarie che stragiudiziali e privati.
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2024. La misura è stabilita dal provvedimento del 15 maggio 2024 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.
Scadenza in vista, al 31 maggio 2024, per i contribuenti che hanno deciso di far pace con il Fisco: sono, infatti, chiamati alla cassa quanti hanno presentato istanza per accedere alla rottamazione quater. I contribuenti devono procedere con il pagamento della quarta rata, prevista per l’annualità 2024. Si potrà fruire sempre degli ulteriori cinque giorni di tolleranza, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della definizione agevolata, effettuando il pagamento entro mercoledì 5 giugno.
Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità relative all’estensione del ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2022 e alla riapertura dei termini per gli anni d’imposta 2021 e precedenti. Dopo aver chiarito quando sia possibile fruire della riapertura dei termini, l’Agenzia ricorda che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il 31 maggio, di cinque delle otto rate previste; le tre rate residue sono dovute entro il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
Con D.M. 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
Con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti Transizione 4.0, indicando i relativi codici tributo e - come "anno di riferimento" - l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 105 del2024 ha evidenziato che i rimborsi parziali di capitale di OICR che non determinano l’annullamento delle quote o delle azioni, ma ne riducano semplicemente il valore unitario, non comportano l’obbligo di reinvestimento ai fini del computo del vincolo temporale di detenzione degli ‘‘investimenti qualificati’’, sempreché il rimborso anticipato avvenga a fronte di disinvestimenti operati dall’OICR in relazione ai quali non sono previsti, nell’interesse degli investitori, ulteriori investimenti (in linea con le disposizioni regolamentari dell’organismo di investimento).
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 106 del2024 ha chiarito che alle cessioni del dispositivo di copertura dei letti ospedalieri con filtro deve applicarsi l'aliquota IVA ordinaria, dal momento che lo stesso non è qualificabile né come sistema di aspirazione, né come aspiratore chirurgico e, allo stato attuale, non rientra in alcuna altra categoria dei beni riportati nell'elenco tassativo di cui al numero 1­ter.1 della Parte II­bis, né in altre voci delle Parti II e III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, che prevedono l'applicazione di aliquote ridotte.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 16 maggio 2024 resa nella causa C746/2022 ha chiarito che l’autorità tributaria può procedere all’archiviazione del procedimento di rimborso dell’IVA qualora il soggetto passivo non abbia fornito le informazioni aggiuntive richieste, a condizione che la decisione di archiviazione del procedimento sia considerata una decisione di rifiuto di tale domanda di rimborso e che possa essere oggetto di un ricorso.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 107 del2024 ha chiarito che la remunerazione aggiuntiva 2023 per le farmacie concorre, secondo le ordinarie regole, alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ciò perché la Remunerazione Aggiuntiva 2023 non è stata erogata in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid­19 e, dunque, per essa non trova applicazione l'articolo 10­bis del decreto­legge n. 137 del 2020.
Con l’informativa del 16 maggio 2024 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con Rete Aste, network leader nel settore delle vendite competitive. Questa partnership strategica, siglata dai rispettivi rappresentanti Elbano de Nuccio, Presidente dei Commercialisti, e Gian Luca Montanini, rappresentante legale di Rete Aste, mira a favorire e accrescere il ruolo dei commercialisti nel settore delle vendite commerciali, industriali e residenziali, sia giudiziarie che stragiudiziali e privati.
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di aprile 2024. La misura è stabilita dal provvedimento del 15 maggio 2024 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazioni pubbliche e verificabili.
Scadenza in vista, al 31 maggio 2024, per i contribuenti che hanno deciso di far pace con il Fisco: sono, infatti, chiamati alla cassa quanti hanno presentato istanza per accedere alla rottamazione quater. I contribuenti devono procedere con il pagamento della quarta rata, prevista per l’annualità 2024. Si potrà fruire sempre degli ulteriori cinque giorni di tolleranza, senza incorrere in sanzioni o perdere i benefici della definizione agevolata, effettuando il pagamento entro mercoledì 5 giugno.
Con la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità relative all’estensione del ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2022 e alla riapertura dei termini per gli anni d’imposta 2021 e precedenti. Dopo aver chiarito quando sia possibile fruire della riapertura dei termini, l’Agenzia ricorda che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento, entro il 31 maggio, di cinque delle otto rate previste; le tre rate residue sono dovute entro il 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024.
Con D.M. 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i modelli di dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
Con la risoluzione n. 25/E del 15 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta per investimenti Transizione 4.0, indicando i relativi codici tributo e - come "anno di riferimento" - l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.