Strumenti di accessibilità

Previous Next Play Pause
IPSOA Quotidiano - News su Fisco
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Fra le varie misure previste dal decreto di riforma delle sanzioni è contemplata la modifica dell’attuale disciplina dell’autofattura denuncia. Il cambio, rispetto alla disciplina attuale, è piuttosto radicale e coniuga aspetti positivi (come l’eliminazione dell’obbligo del cessionario/committente di dover versare l’IVA) con altri decisamente più preoccupanti: la sanzione, riformulata nel 70%, sarà letteralmente evitabile solo denunciando il proprio fornitore entro tempistiche decisamente troppo ristrette, anche per il parere della Commissione della Camera dei Deputati che ha invitato il Governo a introdurre termini più ampi ancorché non superiori a 90 giorni.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in G.U. sono individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Il Decreto chiarisce che che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione.
In caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’IVA è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C657/2022.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La tempestiva predisposizione delle bozze dei Testi Unici della riforma fiscale ha riacceso le speranze di un qualche significativo miglioramento qualitativo dei decreti attuativi sinora “cantierati” e di quelli ancora in fieri. Allo stato, però, non è facile trovare in questo restyling di coordinamento in Testi Unici un significativo “cambio di passo” e reali segni di superamento delle vistose criticità e aporie riscontrate. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su quella mini disposizione infelicemente insediata quale “comma 6-bis” (“partorito da un temerario tesmoteta) del novellato art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Di siffatto tesmoteta il pur deformato “contenzioso tributario” non aveva proprio bisogno!
Le nuove norme sul contraddittorio preventivo, introdotte dal decreto delegato in materia di accertamento, si applicano con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile. Si tratta di una svolta epocale nei rapporti tra Fisco e contribuenti nelle fasi di controllo e accertamento tributario, con l’allargamento delle chance di definizione anticipata, agevolata dal dialogo tra le parti coinvolte. L’effetto che dovrebbe risultarne è duplice: da un lato una sensibile riduzione del contenzioso, dall’altro celerità e certezza nella riscossione delle somme definitivamente liquidate. Tuttavia, le molteplici fattispecie escluse dal contraddittorio preventivo individuate con decreto MEF del 24 aprile rischiano di determinare un’eccessiva limitazione sul piano pratico-applicativo delle nuove disposizioni.
Il pacchetto di misure legislative Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT), composto dalla sesta direttiva Antiriciclaggio (AML), dal regolamento "single rulebook" dell'UE e dall'Autorità Antiriciclaggio (AMLA) è stato approvato dal Parlamento dell’UE. Prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare così in vigor queste leggi devono ancora essere formalmente adottate anche dal Consiglio.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i modelli di Dichiarazione IMU/IMPi” e “Dichiarazione IMU ENC”. La presentazione della dichiarazione IMU/IMPi deve avvenire in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Fra le varie misure previste dal decreto di riforma delle sanzioni è contemplata la modifica dell’attuale disciplina dell’autofattura denuncia. Il cambio, rispetto alla disciplina attuale, è piuttosto radicale e coniuga aspetti positivi (come l’eliminazione dell’obbligo del cessionario/committente di dover versare l’IVA) con altri decisamente più preoccupanti: la sanzione, riformulata nel 70%, sarà letteralmente evitabile solo denunciando il proprio fornitore entro tempistiche decisamente troppo ristrette, anche per il parere della Commissione della Camera dei Deputati che ha invitato il Governo a introdurre termini più ampi ancorché non superiori a 90 giorni.
Il decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024, attuativo della riforma fiscale) ha riformulato il calendario di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, fissandone la scadenza al 30 settembre. Successivamente, come disposto dal D.Lgs. n. 13/2024, con l’entrata in vigore del concordato preventivo biennale, per il 2024, la scadenza è stata stabilita, per tutti i contribuenti, al 15 ottobre 2024. Tempistiche particolari sono previste anche per il 2025.
Con lo lo Studio n. 5/2023M dal titolo “Il regime fiscale dell’accordo di conciliazione e le novità della Riforma Cartabia” il Consiglio Nazionale del Notariato ha evidenziato che la definizione giudiziale delle controversie comporta, in linea generale, l’applicazione dell’imposta di registro, in base agli articoli 37 del testo unico dell’imposta di registro e 8 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. (oltre che del contributo unificato), l’esperimento della mediazione e, nello specifico, la chiusura della stessa con la conclusione di un accordo di conciliazione beneficia di un trattamento fiscale di favore.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione in G.U. sono individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati,di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Il Decreto chiarisce che che si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall’Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione.
In caso di reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento, l’IVA è dovuta sull’importo fissato dall’autorità tributaria a titolo di supplemento di accisa, a causa dell’applicazione a detti prodotti dell’aliquota di accisa prevista per il gasolio destinato ad essere utilizzato come carburante per motori, a meno che non venga effettuata un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in questione in vista di un suo utilizzo come carburante per motori. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C657/2022.
Il trasferimento a titolo gratuito del valore prodotto da un soggetto passivo ad altri soggetti passivi ad uso delle loro attività economiche costituisce un prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di tale soggetto passivo il quale lo trasferisce a titolo gratuito, assimilabile a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la decisione del 25 aprile 2024 resa nella causa C207/2022. E’ irrilevante a tal riguardo il fatto che questi altri soggetti passivi utilizzino o meno tale calore per operazioni che danno loro diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.