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IPSOA Quotidiano - News su Fisco
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti operativi per l’applicazione del concordato preventivo biennale. Il documento di prassi esamina le modalità di accesso e le cause di cessazione e decadenza. Secondo quanto chiarito dalle Entrate, il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Con la circolare n. 18/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui requisiti di accesso al concordato preventivo biennale, previsti dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia, a rilevare ai fini dell’accesso al CPB è il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi scaturenti dalla notifica degli atti, che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione, anche nel caso in cui il limite di 5.000 euro sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a tale soglia.
I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi senza aderire al concordato preventivo biennale posso tornare sui propri passi e aderire entro il 31 ottobre 2024 presentando una dichiarazione correttiva nei termini. È questo uno dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate riporta nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024. Inoltre, si afferma che per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività d’impresa e di lavoro autonomo saranno elaborate due distinte proposte di concordato che sarà possibile accettare in toto o singolarmente.
Primo via libera al Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, in attuazione della delega fiscale: il Consiglio dei Ministri del 17 settembre ha approvato lo schema di decreto, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, che riconduce a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti. Il Testo Unico ingloba anche la riforma del sistema nazionale della riscossione contenuta nel D.Lgs. n. 110/2024, con l’ambizioso obiettivo di ridurre fino a cancellare il magazzino degli arretrati (1.206,6 miliardi); per evitare che si ricostituisca il magazzino, è stato previsto il discarico automatico dei ruoli dopo cinque anni se i tentativi di recupero da parte dell’agente della riscossione non andranno a buon fine.
Con un comunicato stampa del 17 settembre 2024, il CNDCEC ha formulato le congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen, con delega alla Coesione e alle Riforme. Si tratta di una nomina, che è un importante riconoscimento per il nostro Paese, cui viene attributo un ruolo strategico a livello europeo e giunge in un momento molto delicato per il nostro continente.
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’art. 21 della legge delega per la riforma fiscale, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione. Nel Testo Unico sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.
Il contribuente esercente attività d’impresa, arte o professione che applica gli ISA può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero entro il 31 ottobre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mediante accettazione apposta con la firma al campo P10 del quadro P relativo al concordato preventivo biennale. Si propone un esempio di calcolo del reddito da CPB, con relativa compilazione del modello dichiarativo e il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato.
Detrazioni IRPEF rinforzate per le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, le mense scolastiche o le attività sportive: l’agevolazione spettante potrebbe essere graduata in ragione del numero dei figli, con contestuale riduzione delle detrazioni per oneri per le famiglie senza figli. Si tratta di uno dei possibili interventi della legge di Bilancio 2025. Allo studio anche modifiche al regime forfetario: si valuta di incrementare la soglia da 85.000 a 100.000 euro. Tra le ulteriori misure attese anche la conferma della riduzione del cuneo fiscale e la riduzione dell’IRPEF. Tutto ciò compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie.
Con una nota del 25 luglio 2024, il Presidente del CNDCEC ha trasmesso agli Ordini territoriali le proposte di modifica dell’art. 25 del D.Lgs. n. 139/2005 in materia di sistema elettorale, a completamento della bozza di riforma dell’ordinamento della professione. Questo articolo, rubricato “Composizione ed elezione del Consiglio Nazionale”, rappresenta senza alcun dubbio il punto centrale delle discussioni da tempo proposte sulla riforma e merita pertanto particolare attenzione. Quali sono le novità?
Con la risposta a interpello n. 184 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati da un’università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di secondo livello, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).
Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti operativi per l’applicazione del concordato preventivo biennale. Il documento di prassi esamina le modalità di accesso e le cause di cessazione e decadenza. Secondo quanto chiarito dalle Entrate, il termine previsto per aderire al CPB è perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio. Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine.
Con la circolare n. 18/E/2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui requisiti di accesso al concordato preventivo biennale, previsti dall’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024. In particolare, sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia, a rilevare ai fini dell’accesso al CPB è il complessivo ammontare dei debiti tributari o contributivi scaturenti dalla notifica degli atti, che al 31 dicembre 2023 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione, anche nel caso in cui il limite di 5.000 euro sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a tale soglia.
I contribuenti che hanno già presentato la dichiarazione dei redditi senza aderire al concordato preventivo biennale posso tornare sui propri passi e aderire entro il 31 ottobre 2024 presentando una dichiarazione correttiva nei termini. È questo uno dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate riporta nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024. Inoltre, si afferma che per i contribuenti che svolgono contemporaneamente attività d’impresa e di lavoro autonomo saranno elaborate due distinte proposte di concordato che sarà possibile accettare in toto o singolarmente.
Primo via libera al Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, in attuazione della delega fiscale: il Consiglio dei Ministri del 17 settembre ha approvato lo schema di decreto, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, che riconduce a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti. Il Testo Unico ingloba anche la riforma del sistema nazionale della riscossione contenuta nel D.Lgs. n. 110/2024, con l’ambizioso obiettivo di ridurre fino a cancellare il magazzino degli arretrati (1.206,6 miliardi); per evitare che si ricostituisca il magazzino, è stato previsto il discarico automatico dei ruoli dopo cinque anni se i tentativi di recupero da parte dell’agente della riscossione non andranno a buon fine.
Con un comunicato stampa del 17 settembre 2024, il CNDCEC ha formulato le congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea guidata da Ursula Von Der Leyen, con delega alla Coesione e alle Riforme. Si tratta di una nomina, che è un importante riconoscimento per il nostro Paese, cui viene attributo un ruolo strategico a livello europeo e giunge in un momento molto delicato per il nostro continente.
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell’art. 21 della legge delega per la riforma fiscale, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione. Nel Testo Unico sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.
Il contribuente esercente attività d’impresa, arte o professione che applica gli ISA può aderire alla proposta di concordato preventivo biennale entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero entro il 31 ottobre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, mediante accettazione apposta con la firma al campo P10 del quadro P relativo al concordato preventivo biennale. Si propone un esempio di calcolo del reddito da CPB, con relativa compilazione del modello dichiarativo e il calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato.
Detrazioni IRPEF rinforzate per le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione, le mense scolastiche o le attività sportive: l’agevolazione spettante potrebbe essere graduata in ragione del numero dei figli, con contestuale riduzione delle detrazioni per oneri per le famiglie senza figli. Si tratta di uno dei possibili interventi della legge di Bilancio 2025. Allo studio anche modifiche al regime forfetario: si valuta di incrementare la soglia da 85.000 a 100.000 euro. Tra le ulteriori misure attese anche la conferma della riduzione del cuneo fiscale e la riduzione dell’IRPEF. Tutto ciò compatibilmente con il reperimento delle risorse necessarie.
Con una nota del 25 luglio 2024, il Presidente del CNDCEC ha trasmesso agli Ordini territoriali le proposte di modifica dell’art. 25 del D.Lgs. n. 139/2005 in materia di sistema elettorale, a completamento della bozza di riforma dell’ordinamento della professione. Questo articolo, rubricato “Composizione ed elezione del Consiglio Nazionale”, rappresenta senza alcun dubbio il punto centrale delle discussioni da tempo proposte sulla riforma e merita pertanto particolare attenzione. Quali sono le novità?
Con la risposta a interpello n. 184 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi erogati da un’università agli studenti che, dopo il conseguimento del titolo di un Master di secondo livello, sono risultati i più meritevoli in base alla valutazione della prova finale sono riconducibili ai redditi diversi, in quanto attribuiti in riconoscimento di particolari “meriti artistici, scientifici o sociali”, trattandosi di elargizioni assegnate per premiare e valorizzare gli studenti più meritevoli. Non rileva la circostanza che non sia prevista la presentazione di un lavoro oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione, ma una verifica oggettiva dei requisiti stabiliti dall'avviso di selezione (nel caso di specie sostanzialmente il voto finale del Master).