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Pescara, 9 apr. - Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’art. 41 ha integrato le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
► Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del DL 18/2020 sono esenti dall’imposta di bollo. Come disposto dall’art. 44, del DL 23/2020, la presente disposizione si applica a partire dal giorno 9 aprile 2020.
► Per effetto delle nuove disposizioni, quanto previsto all’art. 22, del DL 18/2020 “Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga”, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
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